RISOLUZIONE

I PARTECIPANTI AL X CONVEGNO INTERNAZIONALE
E ASSEMBLEA DELLA SIPBC
NEL DECIMO ANNIVERSARIO DELLA SOCIETA’
1. Riunitisi in Liguria per approfondire il valore del paesaggio come bene
culturale e per esaminare le conseguenti implicazioni di politica culturale
ed economica nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile volto ad
innalzare la qualità della vita individuale e sociale con la piena
valorizzazione e tutela di tutte le risorse materiali e immateriali disponibili,
ivi compreso il paesaggio;
2. Avendo presente che già per l’art. 9 della Costituzione italiana la tutela del
paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione costituisce un
valore primario della Repubblica, accanto alla promozione dello sviluppo
della cultura e della ricerca scientifica e tecnica;
3. Considerando il paesaggio come espressione dell’identità geo-culturale di
un territorio e allo stesso tempo come bene culturale di interesse collettivo –
locale, nazionale e internazionale – in quanto ecosistema che si pone a
contesto, stimolo e impronta della vicenda individuale e sociale dell’uomo e
della sua creativa capacità di adattamento funzionale e ludico-estetico
all’ambiente;
4. Ritenendo il paesaggio fattore integrante di quel sistema globale ambienteuomo
il cui equilibrio dipende dall’interdipendenza dei singoli fattori
costitutivi;
5. Persuasi pertanto che nel quadro della globalizzazione la tutela del
paesaggio corrisponda non solo ad interessi locali ma all’interesse di tutta la
comunità nazionale e internazionale immediatamente o potenzialmente
esposta alla fruizione e al godimento di quel bene;
6. Tenuto conto dei principali strumenti normativi internazionali che
direttamente o indirettamente regolano la salvaguardia e la gestione del
paesaggio, quali richiamati nell’ottavo paragrafo del preambolo della
Convenzione Europea sul Paesaggio (Firenze del 20 0ttobre 2000), con
particolare attenzione alla Convenzione Unesco sulla tutela del
patrimonio mondiale naturale e culturale che include fra i siti culturali
da proteggere per il loro eccezionale valore universale le “opere congiunte
dell’uomo e della natura” (Parigi, 16 novembre 1972, art. primo, );
7. Tenuto inoltre conto degli ulteriori apporti al sistema giuridico
internazionale di salvaguardia del paesaggio, nella complessità, diversità e
specificità dei suoi fattori costitutivi, materiali e immateriali, originati dalla
Raccomandazione UNESCO sulla salvaguardia delle bellezze e del
carattere del paesaggio (Parigi, 11.12.1962), e sviluppatisi poi con le
Convenzioni UNESCO sulla salvaguardia del patrimonio culturale
subacqueo (Parigi, 2 novembre 2001), sulla salvaguardia del patrimonio
culturale immateriale (Parigi, 17 ottobre 2003) e sulla protezione e
promozione della diversità delle espressioni culturali (Parigi, 20 ottobre
2005);
8. Avendo presente il contributo che anche il Programma Intergovernativo
Man and the Biosphere (MAB) varato dall’Unesco già dal 1970, la
Convenzione internazionale relativa alle Zone Umide di importanza
internazionale (Ramsar, Iran, 2 febbraio 1971), la Convenzione sulla
biodiversità (Rio, 5 giugno 1992), la Convenzione di Barcellona per la
protezione del Mare Mediterraneo dall’inquinamento (fatta nel 1976 ed
emendata nel 1995 per tener conto della citata Convenzione sulla
Biodiversità), ed in particolare il suo Protocollo, concluso nel 1982 e poi
modificato a sua volta nel 1995, dedicato alla istituzione di aree
specialmente protette, hanno apportato alla visione integrata dei rapporti
uomo-ambiente nella prospettiva dello sviluppo sostenibile e della
protezione dell’ambiente, inteso come habitat, e della qualità della vita;
9. Apprezzando l’approccio dinamico, globale ed equilibrato della
Convenzione Europea sul Paesaggio alla complessità dei fattori naturali,
sociali ed economici che determinano il paesaggio e le sue trasformazioni
ed in particolare:
a. il concetto evolutivo di paesaggio connesso alla centralità che in esso
hanno l’uomo e le collettività grazie alla loro attività creativa, produttiva e
fruitiva;
b. l’attenzione riposta sulle importanti funzioni svolte dal paesaggio sul
piano culturale e sociale e sul ruolo che esso ha nell’elaborazione delle
diverse culture locali, nella determinazione della qualità della vita in tutti i
contesti – eccezionali e ordinari, urbani, rurali o industriali- nonché nel
rafforzamento dei processi identitari e, in quanto “luogo” di incontro ed
accoglienza di una comunità aperta verso altre comunità, anche di
comunicazione interculturale;
10. Sottolineando i principi contenuti nell’articolo 5 della medesima
Convenzione che riconosce:
a. il paesaggio come “componente essenziale del contesto di vita delle
popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio
culturale e naturale e fondamento della loro identità”;
b. l’importanza della “partecipazione del pubblico, delle autorità locali e
regionali e degli altri soggetti coinvolti” nelle politiche del paesaggio
c. la necessità di “integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione
territoriale e urbanistica e in quelle di carattere culturale, ambientale,
agricolo, sociale ed economico”
11. Apprezzando il contributo determinante dell’Italia ai lavori preparatori della
Convenzione Europea sul Paesaggio, avendone ospitato a Firenze la relativa
Conferenza diplomatica internazionale di adozione nel 2000, nonché alla
sua applicazione attraverso la coerente Legge 9 gennaio 2006, n.14, con la
quale si è finalmente provveduto alla relativa ratifica che, depositata il 4
maggio u.s., ne renderà possibile l’entrata in vigore anche per l’Italia dal
prossimo 1° settembre;
12. Auspicando che si possa così rafforzare una solidale interazione con i
partners europei che, con le rispettive ratifiche, hanno permesso l’entrata in
vigore della Convenzione già dal 2004;
13. Tenuto conto degli impegni comunque già assunti dal governo italiano con
il Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo 22 gennaio
2004, n.42), coerentemente con i principi e le indicazioni della
Convenzione Europea sul paesaggio e con le altre Convenzioni
internazionali cui la stessa si riferisce, nonché con la Legge 20 febbraio
2006, n.77, sulle Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di
interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del
patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell’UNESCO.
14. Riconoscendo l’ulteriore impegno legislativo rappresentato dalle
Disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n.157 per
correggere ed integrare, in materia di paesaggio, il Codice dei beni culturali
e del paesaggio, al fine, fra l’altro, di riconoscere, nella definizione dei piani
paesaggistici e della correlata disciplina di tutela e valorizzazione, la
complementarietà e sussidiarietà delle responsabilità e dell’azione degli enti
locali e del governo nazionale e il fondamentale ruolo di consulenza delle
istituzioni scientifiche e di ricerca nonché delle componenti più qualificate
della società civile;
15. Tenuto conto degli ulteriori elementi contenuti nella Legge 8 febbraio
2006, n. 61, di “Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite
esterno del mare territoriale” per la salvaguardia anche del paesaggio
marino;
16. Ponendo particolare attenzione alla valutazione delle “Performances”
Ambientali dell’Italia effettuata dall’OCDE nel 2003 e alle indicazioni
fornite per il loro miglioramento, quali rilevabili nell’apposito rapporto
(Examen des Performances Environnamentales de l’Italie – 2003) e relativa
Sintesi in quanto condizione imprescindibile della qualità e dell’efficacia
dell’azione necessaria per la protezione e la valorizzazione del paesaggio;
17. Essendo quindi consapevoli e persuasi che le politiche di tutela e
valorizzazione del paesaggio sono strettamente connesse alle politiche di
gestione e tutela dell’ambiente in tutte le sue componenti -naturali, culturali
ed economiche-, ma che esse possono avere pieno successo solo grazie alla
più ampia condivisione dei loro obiettivi, ad una diffusa sensibilità culturale
e ambientale della popolazione, degli ambienti imprenditoriali e di tutti i
soggetti sociali attivi sul territorio interessato, nonché al loro pieno
coinvolgimento;
ESPRIMONO
18. apprezzamento per il riconoscimento del paesaggio nella legislazione
italiana come bene culturale di interesse collettivo e per l’intento di
individuare e tutelare le aree rilevanti sul piano paesaggistico con il pieno
coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici e della società civile interessati
nonché di utilizzare gli strumenti disponibili a livello territoriale,
urbanistico e di settore per la pianificazione, la concertazione, il
coordinamento interistituzionale, il controllo e la valutazione degli
interventi sul territorio suscettibili di incidere sulla qualità del paesaggio;
SOLLECITANO
A. un impegno politico nazionale a promuovere e realizzare:
a. la ricognizione delle best practices in materia di tutela e valorizzazione
del paesaggio che attestino il coinvolgimento responsabile di tutta la
comunità;
b. la loro successiva divulgazione a livello nazionale e internazionale quali
modelli collaudati di compartecipazione sociale per la corretta gestione
delle politiche paesaggistiche nel quadro delle politiche culturali e
ambientali, rilevando e promuovendo la particolare funzione esemplare
delle best practices concernenti la gestione dei paesaggi iscritti nella Lista
delPatrimonio Mondiale;
c. la ricognizione a livello nazionale delle aree di rilevante interesse
paesaggistico compromesse o degradate e la programmazione di adeguati
interventi di recupero e riqualificazione anche alla luce delle citate best
practices;
d. un Osservatorio sulla “salute” del paesaggio;
e. una adeguata formazione dei quadri dirigenziali politico-amministrativi
ed economici in materia di tutela attiva e gestione del paesaggio;
f. politiche fiscali agevolate per gli imprenditori che attestino il loro
impegno a favore dei valori del paesaggio;
B. una sinergia virtuosa di interventi tra tutti i soggetti istituzionali –ivi
comprese le forze armate- deputati, a livello centrale e periferico, alla gestione
e al controllo del territorio -sia terrestre che lacustre, fluviale, costiero e
marino- al fine di orientare in modo coerente ed efficace l’azione di
pianificazione paesaggistica e quella di prevenzione, controllo e repressione
degli illeciti in tale materia, con l’uso di tutte le tecnologie e le professionalità
disponibili nonché degli strumenti finanziari allo scopo accessibili;
C. l’elaborazione di intese interistituzionali fra tutti i soggetti coinvolti –
rappresentati non solo delle Regioni, del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e del Ministero dell’Ambiente, ma anche dei Ministeri delle attività
produttive nonché dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca- per
l’elaborazione congiunta di piani paesaggistici e correlati accordi di piano, che
comprendano anche, nel quadro degli impegni politici di cu al punto A:
a. il sostegno a progetti di formazione ai valori del paesaggio e agli
impegni connessi alla sua tutela e valorizzazione non solo in tutti i livelli
nel sistema dell’istruzione e della ricerca, ma anche nei programmi di
formazione manageriale e imprenditoriale e la verifica dei relativi risultati
come condizione necessaria alla concessione delle licenze per l’avvio di
attività produttive, industriali, commerciali e turistiche;
b. il controllo e la regolamentazione della pressione antropica determinata
dai processi di industrializzazione e urbanizzazione entro limiti compatibili
con la salvaguardia del paesaggio pur in una prospettiva evolutiva positiva;
c. la costituzione a livello locale di comitati ed associazioni civiche di
vigilanza sulle attività che si svolgono nel territorio al fine di supportare
l’attività istituzionale di controllo e valutazione di impatto paesaggistico
delle stesse attività;
d. la promozione di iniziative per il monitoraggio della “salute” del
paesaggio e dello stato di applicazione delle normative vigenti per la sua
protezione e valorizzazione (osservatori locali);
e. una adeguata attività di informazione e sensibilizzazione del pubblico,
attraverso i media e le istituzioni educative, sui valori paesaggistici del
territorio, sugli strumenti necessari alla loro protezione e valorizzazione,
sulle responsabilità individuali e collettive chiamate in causa da una corretta
politica del paesaggio come bene culturale comune da proteggere per il
benessere materiale e spirituale delle generazioni presenti e future;
SI IMPEGNANO
a promuovere, attraverso l’attività istituzionale della Società Italiana per la
Protezione dei Beni Culturali, una più diffusa sensibilità nell’apprezzamento dei
valori culturali di cui è portatore il paesaggio e di conseguenza a sollecitare una
più qualificata e responsabile collaborazione dei soggetti pubblici e privati nella
gestione del paesaggio come bene culturale di rilevante interesse pubblico.
__________________________________________________________________
NOTA: Tutti gli strumenti giuridici internazionali e nazionali citati nel testo
sono disponibili nella sezione “I Riferimenti Giuridici” di questo Portale