Art 1: NOME, SEDE, DIRITTO APPLICABILE
– Con il nome “LEGA INTERNAZIONALE DELLE SOCIETÀ NAZIONALI DI PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI” (in seguito indicata come LEGA PBC) è costituita, a tempo indeterminato, una sovrastruttura organizzativa delle Società Nazionali di Protezione dei Beni Culturali.
– La LEGA PBC quale Organizzazione Non Governativa (NGO) è partiticamente politicamente e confessionalmente neutrale e non persegue, quale Organizzazione di pubblica utilità, fini di lucro. La LEGA PBC è una Società secondo il Diritto svizzero, secondo le prescrizioni dell’Art. 60 e segg. del Codice Civile svizzero. Sede legale della LEGA PBC è Friburgo / Svizzera.
– La Società svizzera di Protezione dei Beni Culturali (SGKGS) provvede la Segreteria della LEGA PBC, le rimanenti attività d’ufficio competono alla Società che detiene la Presidenza.
Art 2: SCOPO
– La LEGA PBC promuove e sostiene gli sforzi delle Società nazionali PBC, basate sulla Convenzione dell’Aja sulla protezione dei Beni Culturali nei conflitti armati del 14 maggio 1954, dei suoi Protocolli Aggiuntivi e Regolamento nonché sulle restanti norme di Diritto internazionale sulla protezione dei beni culturali in pace e nei conflitti armati. Essa diffonde i contenuti delle anzidette Convenzioni e si impegna per la loro universale ratifica ed applicazione. Essa sostiene gli ambienti interessati nella fondazione di ulteriori Società nazionali PBC. Essa si occupa dello studio di più efficienti possibilità di protezione dei beni culturali e orienta i gruppi a ciò interessati. Mette inoltre a disposizione i propri servizi quale organo di informazione e consulenza PBC.
– La LEGA PBC promuove lo scambio internazionale di esperienze, l’attività di relatori e la consulenza di esperti civili e militari nella preparazione di esercitazioni e corsi di addestramento.
– La LEGA PBC provvede al coordinamento delle attività PBC dei suoi Membri a livello internazionale.
– La LEGA PBC cura uno stretto contatto con altre Organizzazioni internazionali per la Cultura (UNESCO, ICOMOS, ICOM, Consiglio d’Europa, ecc.) nonché con gli Organi indicati nella Convenzione dell’Aja e nei suoi Protocolli Aggiuntivi.
– La LEGA PBC organizza simposi internazionali ed offre alle Istituzioni nazionali PBC la propria collaborazione nella diffusione del pensiero della protezione dei beni culturali.
Art 3: APPARTENENZA
L’appartenenza è aperta a tutte le Organizzazioni Non Governative nazionali di PBC.
Art 4:FINANZE
– La Società nazionale che ha la Presidenza sostiene i costi di gestione per il periodo della sua funzione. Le Società nazionali sono invitate a sostenere questi compiti, in caso di necessità, con una somma annuale, che viene proposta dall’Assemblea.
– Le spese riferite a progetti sono coordinate dalla Presidenza e conteggiate a parte.
Art 5: ORGANI DELLA LEGA PBC
Gli Organi della LEGA PBC sono:
– l’Assemblea
– la Presidenza con il Segretario ed il Tesoriere
– la Segreteria
– i Revisori dei Conti.
Art 6: ASSEMBLEA
– L’Assemblea è l’Organo supremo della LEGA PBC. Essa è costituita dai Delegati ufficiali delle Società Membri.
– L’Assemblea è presieduta dal Presidente della LEGA PBC.
– La convocazione dell’Assemblea viene fatta dal Presidente, in casi eccezionali da uno dei due Vicepresidenti ovvero su richiesta di due Società Membri, almeno 90 giorni prima della data della riunione ed almeno una volta per anno solare.
– L’Assemblea può decidere in presenza della maggioranza delle Società Membri. Ogni Società Membro ha diritto ad un solo voto.
– Le decisioni dell’Assemblea su problemi professionali vengono prese a maggioranza semplice. Le decisioni che comportano spese per le singole Società Membri sono vincolanti solo allorché le Società Membri assenti abbiano successivamente comunicato la loro approvazione per iscritto.
– I Membri che vorrebbero venisse trattato dall’Assemblea un particolare argomento propongono il tema desiderato alla Presidenza, per iscritto, almeno 30 giorni prima della data dell’Assemblea.
– L’Assemblea ha i seguenti doveri e diritti:
– Conferma del Presidente, del nuovo Membro della Presidenza, dei Revisori dei Conti.
– Decisione sui finanziamenti di singoli progetti.
– Decisione sulle variazioni dello Statuto con maggioranza di 2/3 comprendente tutti i Membri Fondatori (Austria, Germania, Italia e Svizzera).
– Decisione sulle direttive strategiche elaborate dalla Presidenza per l’attività della LEGA PBC e su tutti gli altri argomenti presentati dalla Presidenza.
– Decisione sulla ammissione e l’esclusione di Società Membri con la maggioranza dei 2/3.
– Decisione sul definitivo scioglimento della LEGA PBC.
Art 7: PRESIDENZA
La Presidenza è costituita dal Presidente, due Vicepresidenti, il Segretario ed il Tesoriere. Ad essa compete la condotta degli affari della LEGA PBC.
– La continuità della Presidenza viene garantita da un sistema di rotazione:
– Al Segretario compete la verbalizzazione delle riunioni dell’Assemblea e della Presidenza. Egli appronta per la Segreteria copie della corrispondenza in entrata ed uscita, dei verbali di riunione e di tutti i rimanenti documenti importanti.
– Al Tesoriere compete la tenuta dei libri durante l’esercizio finanziario. L’esercizio finanziario della LEGA PBC inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre.
Art 8: SEGRETERIA
La Società Svizzera di Protezione Beni Culturali gestisce la Segreteria permanente della LEGA PBC. L’indirizzo della Segreteria è identico a quello della SGKGS. La Segreteria inoltra immediatamente la corrispondenza al Presidente della Lega. Essa è responsabile dell’archiviazione dei documenti della LEGA PBC ad essa giunti. Ciò avviene secondo le direttive dell’Archivio Federale Svizzero.
Art 9: REVISORI DEI CONTI
– I Revisori dei Conti vengono proposti all’Assemblea dalla Società Svizzera di Protezione Beni Culturali. Essi vengono eletti per il periodo di un anno.
– Essi debbono disporre di una preparazione specifica che li abiliti all’esercizio della loro funzione.
– Essi controllano i bilanci dei Progetti speciali e ne relazionano all’Assemblea.
– I bilanci dei costi amministrativi correnti per i periodi di Presidenza vengono controllati a cura delle rispettive Società nazionali.
Art 10: GESTIONE AMMINISTRATIVA E SPESE DI VIAGGIO
La LEGA PBC non risponde delle spese di viaggio e dei rischi per i Delegati. La Società Membro incaricata dell’organizzazione dell’Assemblea nonché delle riunioni della Presidenza copre i costi di vitto e alloggio per almeno 2 Delegati per ogni Società Membro.
Art 11: DIMISSIONI DI SOCIETA’ MEMBRI
– Ogni Società Membro decide liberamente la propria eventuale dimissione dalla LEGA PBC.
– La dimissione ha effetto 30 giorni dopo essere stata comunicata per iscritto al Presidente. Gli impegni presi fino a questo momento rimangono validi.
Art 12: SCIOGLIMENTO DELLA LEGA PBC
– Per una decisione di scioglimento della LEGA PBC occorre il voto favorevole di almeno 2/3 di tutte le Società Membri. In questi 2/3 debbono essere compresi tutti i Membri Fondatori (Austria, Germania, Italia, Svizzera). Questa decisione può anche essere raccolta per iscritto.
– Nel caso di scioglimento il patrimonio eventualmente ancora previsto, egualmente suddiviso fra tutte le Società Membri, deve essere impiegato per scopi di pubblica utilità, corrispondenti a quelle indicate nell’Art 2.
Il presente Statuto sostituisce quello dell’Assemblea Costitutiva del 13. Maggio 1997, esso è stato adottato dall’Assemblea della LEGA PBC a Friburgo (CH) il 14 maggio 2004.
Per lo Statuto il testo in lingua tedesca è legalmente vincolante. Le Società Membri tradurranno lo Statuto nelle rispettive lingue nazionali.